Multa: l’omesso pagamento delle spese di notifica del verbale non giustifica la cartella esattoriale

 

Può succedere che di fronte ad una multa stradale si provveda al pagamento della sanzione amministrativa, dimenticando tuttavia di corrispondere le spese di notifica del verbale di accertamento.

La conseguenza di tale svista è quella di ricevere una cartella esattoriale dall’importo sicuramente più elevato rispetto all’ammontare delle spese di notifica non pagate.

Il motivo alla base della cartella esattoriale risiederebbe nel fatto che tale omissione equivarrebbe all’omesso pagamento della sanzione amministrativa con conseguente addebito dell’importo di cui all’art. 203 C.d.S..

Non pare essere dello stesso avviso la Corte di Cassazione che con sentenza n. 9507 del 30/04/2014 ha affermato come la cartella esattoriale emessa sulla base dell’omesso pagamento delle spese di notifica del verbale non trovi giustificazione e debba essere annullata.

“Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo di sanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203 c.2 C.d.S., ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio, che l'amministrazione può richiedere separatamente”.

Lo stesso orientamento è stato sposato di recente dal Giudice di Pace di Forlì il quale ha evidenziato come la sanzione amministrativa e gli importi dovuti per le spese di notifica, avendo natura diversa, costituiscano voci distinte, di conseguenza alle seconde non può essere applicata la maggiorazione di cui all’art. 203 co. 2 C.d.S. (sentenza del 24/06/2019 n. 522).