Danno da “fermo tecnico”: non è sufficiente la prova dell’indisponibilità del veicolo

 

Con una recentissima ordinanza, la n. 5447 del 2020, la Corte di Cassazione è tornata ad esaminare la questione relativa al danno da “fermo tecnico” del veicolo a seguito di sinistro stradale.

Per danno da “fermo tecnico” si intende quel danno derivante dal non utilizzo del veicolo incidentato per tutto il tempo in cui il bene si trova in riparazione.

I Giudici, richiamando l’orientamento precedente della Corte, hanno ribadito che ai fini della risarcibilità del danno da “fermo tecnico”, non è sufficiente allegare la mera indisponibilità del mezzo, ma è necessario dimostrare o la spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.