La capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno alla luce della sentenza n. 114/2019 della Corte Costituzionale
La domanda che oggi ci poniamo è la seguente: il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva o meno la capacità di donare?
La risposta al quesito ci viene data dalla Corte Costituzionale interrogata circa la legittimità costituzionale dell’art. 774 comma 1 c.c. nella parte in cui prevede che non possano donare coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni.
Nelle considerazioni in diritto alla sentenza n. 114 del 10/05/2019, la Corte ha chiarito come l’art. 774, comma 1, primo periodo c.c. si rivolga esclusivamente agli interdetti, agli inabilitati ed ai minori di età e non ai beneficiari dell’amministrazione di sostegno.
Il decreto con cui viene istituita l’amministrazione di sostegno, a differenza del provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina infatti uno status di incapacità della persona a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che scaturiscono dalle condizioni di interdizione e di inabilitazione.
Non ci deve sfuggire la finalità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno ossia quella di offrire alla persona affetta da una disabilità di qualunque tipo e gravità uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire.
Tale scopo si evince nello stesso del decreto con cui viene istituita l’amministrazione di sostegno il cui contenuto è formato sulla base delle esigenze specifiche del soggetto beneficiario.
In conclusione si può affermare che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare salvo che il giudice tutelare preveda espressamente nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno limitazioni in tal senso avuto riguardo all’interesse e alla tutela del medesimo.