Condominio: è possibile parcheggiare l’auto davanti al proprio garage?
L’utilizzo degli spazi antistanti i box auto è spesso fonte di litigio tra i condomini.
Come ci si deve comportare qualora manchi un regolamento condominiale che regoli tale utilizzo ovvero quando lo stesso regolamento sia carente sul punto?
Fughiamo da subito ogni dubbio: il solo fatto di essere proprietari del garage non significa vantare il diritto di uso esclusivo della parte antistante ad esso.
Lo spazio antistante ai box auto infatti non è di proprietà delle singole unità immobiliari, ma è un bene comune e come tale soggiace alle regole dettate in materia di comunione.
In tema di condominio il potere dei singoli condomini di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite: il rispetto della destinazione d’uso senza che questa venga alterata ed il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti utilizzo.
La condotta del singolo condomino che pone l’auto davanti all’entrata del proprio garage è in contrasto con i limiti posti dalla legge e dunque illecita.
Non solo infatti viene ad essere alterata la destinazione di uso dello spazio comune, ma viene impedito agli altri condomini di servirsene per fare ingresso nei garage o per svolgere le manovre con la propria vettura.
Tale regola può tuttavia essere derogata dall’assemblea condominiale attraverso una delibera adottata a maggioranza che consenta al proprietario del box auto di far sostare il veicolo nello spazio antistante.
La questione pare essere diversa se avente ad oggetto la seconda auto.
Se infatti la prima auto deve essere parcheggiata nel garage secondo il Tribunale di Vicenza (sentenza n. 984/2015) la seconda auto può essere posta davanti al box auto purchè venga lasciato spazio per il transito delle altre vetture e non venga modificata la destinazione d’uso del bene comune.