Il mantenimento dei figli al tempo del COVID-19
La sospensione dell’attività lavorativa, conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del contagio del Coronavirus, ha inciso profondamente sulla capacità lavorativa e reddituale delle persone alcune delle quali hanno dovuto fare i conti con la possibilità in termini economici di corrispondere puntualmente e integralmente il contributo al mantenimento dei figli.
Con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 art. 91 si è intervenuti volendo tendere la mano a chi per via delle difficoltà economiche legate alla diffusione del virus, non è in grado di adempiere le proprie obbligazioni escludendo ai sensi e per gli effetti degli art. 1218 e 1223 c.c., la responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Si tratta di una norma applicabile solamente alle obbligazioni nascenti da contratto.
Cosa ben diversa è l’obbligazione avente ad oggetto il mantenimento dei figli minori o inabili; obbligazione questa che trova la sua fonte in norme specifiche quali l’art. 30 Cost. che recita “è dovere e diritto di ogni genitore mantenere, istruire ed educare i figli, anche nati fuori dal matrimonio e l’art. 147 c.c. il quale pone in capo ad entrambi i genitori il dovere di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli.
La violazione di questi obblighi è sanzionata sia sul piano penalistico dall’art. 570 c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” e dall’art. 570 bis c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, sia sul piano civilistico.
In caso di inadempienza il Giudice può infatti disporre il sequestro dei beni del soggetto onerato ovvero ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritti attraverso la procedura esecutiva del pignoramento presso terzi.
In sintesi l’art. 91 D.L. 18/2020 non è applicabile all’obbligo di corrispondere il mantenimento ai figli.
Allora, cosa succede quando il soggetto obbligato non è in grado di corrispondere puntualmente ed integralmente il mantenimento ai figli per via di una riduzione reddituale dovuta alla sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19?
E’ bene chiarire che si presume sempre lo stato di bisogno del figlio minore o inabile.
Il soggetto obbligato non può decidere autonomamente di non corrispondere o diminuire il contributo al mantenimento dei figli.
Il rimedio posto dall’ordinamento nel caso in cui sopraggiungano giustificati motivi che rendano impossibile l’adempimento dell’obbligazione consiste nel presentare ricorso al Giudice chiedendo la revoca o modifica del provvedimento avente ad oggetto l’obbligazione del mantenimento.
E’ utile precisare che il ricorrente deve fornire un prova precisa dell’impossibilità di corrispondere il mantenimento; impossibilità che deve essere incolpevole.