Che cos’è la confusione?

La confusione è un modo di estinzione delle obbligazioni che opera quando le parti contrapposte di un rapporto obbligatorio si riuniscono nella stessa persona: per essere più chiari quando debitore e creditore diventano la medesima persona.

Alcuni esempi: Tizio, debitore di Caia, accetta l’eredità di quest’ultima. Due società, di cui una è creditrice dell’altra, si fondono.

Per effetto della coincidenza tra debitore e creditore l’obbligazione si estingue ed i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Differente la confusione cd. impropria che ricorre quando la qualità di fideiussore e di debitore principale si riuniscono nella stessa persona.

In questo caso la fideiussione resta in vita se il creditore ha interesse a che il rapporto principale e quello di garanzia rimangano distinti, fermi restando i diritti dei terzi.

E’ evidente che qualora manchi l’interesse del creditore alla fideiussione, la garanzia perde efficacia per effetto della confusione e di conseguenza il creditore potrà soddisfarsi solamente sul patrimonio del debitore principale.

L’incidenza della confusione sul rapporto di fideiussione non finisce qui.

Se l’obbligazione principale si estingue per confusione perché creditore e debitore principale si riuniscono nella stessa persona anche il rapporto accessorio di fideiussione viene meno.

Qualora invece siano creditore e fideiussore a riunirsi nella medesima persona, il rapporto di garanzia si estinguerebbe, ma l’obbligazione garantita rimarrebbe in vita con la conseguenza che il creditore insoddisfatto potrà rivalersi solo sul patrimonio del debitore principale.

La confusione non è solo un modo di estinzione delle obbligazioni, ma anche una modalità di estinzione dei diritti reali di usufrutto e di servitù.

Tra i tanti modi di estinzione dell’usufrutto, l’art. 1014 c.c. prevede la cd. consolidazione o confusione ovvero la riunione dell’usufrutto e della proprietà in capo alla medesima persona.

Ciò si verifica ad esempio quando Tizio, nudo proprietario di un immobile, decede e istituisce erede Caio, usufruttuario.

Se Caio accetta l’eredità diventa contemporaneamente proprietario e usufruttuario dell’immobile.

Come già accennato anche le servitù prediali si estinguono per confusione.

Per servitù si intende il peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Ad esempio: Tizio è proprietario di un fondo intercluso che non ha accesso sulla strada principale mentre sul fondo del vicino Caio è presente una strada che lo consente.

I due proprietari potranno accordarsi affinché Tizio (proprietario del fondo cd. dominante) possa accedere alla strada principale transitando sulla strada presente sul fondo Caio (proprietario del fondo servente).

Così facendo si avrà una servitù di passaggio.

Qualora Tizio decida di acquistare il fondo di Caio divenendo allo stesso tempo proprietario del fondo servente e di quello dominante, la servitù di passaggio si estingue per confusione.

Valentina Grippo