Esdebitazione: come il fallito può liberarsi dei debiti residui

La procedura di esdebitazione è un importante strumento che la legge mette a disposizione del fallito affinché lo stesso possa mettersi di nuovo in gioco nel mercato imprenditoriale senza il peso della precedente esposizione debitoria.

Introdotta con il D.Lgs. n. 5/2006 che ha riformato la Legge Fallimentare, l’esdebitazione consente al soggetto, persona fisica - il beneficio infatti non è ammesso per le società fallite - dichiarato fallito, di liberarsi dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Presupposto principale affinché il fallito possa chiedere tale beneficio è che il medesimo abbia tenuto una condotta cooperante e collaborativa nel corso della procedura fallimentare.

L’art. 142 L. Fall. elenca analiticamente le condizioni necessarie ai fini della dichiarazione di esdebitazione.

Accanto al comportamento collaborativo, il fallito non deve aver ritardato lo svolgimento della procedura fallimentare, non deve aver violato l’art. 48 che sancisce l’obbligo di consegnare al curatore tutta la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento, non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta, non deve aver distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito.

Da ultimo il fallito non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, od altri delitti commessi nell’esercizio dell’attività d’impresa salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

Tali condizioni non sono tuttavia sufficienti ai fini dell’esdebitazione: è infatti conditio sine qua non che almeno parte dei creditori concorsuali siano stati soddisfatti.

E’ bene precisare che restano in ogni caso esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni relative a rapporti estranei all’esercizio dell’attività d’impresa nonché i debiti per il risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale e le sanzioni penali ed amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

Se il fallito ritiene di soddisfare le condizioni di cui all’art. 142 L.Fall. può presentare apposita istanza non solo al termine della procedura fallimentare, entro un anno dal decreto di chiusura del fallimento, ma anche nelle more della procedura stessa.

Al termine della procedura di esdebitazione, nella quale verranno sentiti il curatore fallimentare ed i creditori concorsuali, il Giudice, in caso di accoglimento, dichiarerà inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

FallimentoValentina Grippo