Prova della “non fallibilità”: non vi è solo il bilancio

 

Con l’ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 la Corte di Cassazione ha confermato un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui seppur il bilancio sia canale privilegiato per la verifica dei requisiti di non fallibilità, non è tuttavia l’unico strumento probatorio a disposizione del debitore.

Volendo richiamare il principio affermato dalla Corte: “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all’art. 15, comma 4, l. fall., i quali, non espressamente menzionati nell’art. 1, comma 2, l. fall., costituiscono strumento di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 cod.proc.civ.”

Ne sortisce come la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sia un campo d’indagine particolarmente aperto e disponibile in cui il termine di riferimento non sia solamente il bilancio, bensì l’intero corredo contabile dell’impresa ovvero i conti mastro, le situazioni contabili di fine anno, i partitari clienti e fornitori, il libro giornale, i registri Iva e le dichiarazioni fiscali ecc..