IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Lo Stato ha istituito, attraverso parte dei premi corrisposti dagli assicurati, il Fondo di garanzia per le vittime della strada allo scopo di offrire ristoro a chi è coinvolto e danneggiato in un sinistro stradale ad opera di un mezzo che si trovi in condizioni particolari.
Nei casi più frequenti il Fondo interviene quando il veicolo che ha causato il sinistro non sia munito di assicurazione o non sia stato identificato.
Il risarcimento del danno opera in maniera differente a seconda dei casi con limiti e franchigie diversi previste dalla normativa di riferimento.
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non indentificato, il Fondo garantisce i soli danni alla persona.
Laddove tuttavia i danni a costei siano gravi, è previsto il ristoro anche dei danni alle cose con una franchigia nella misura di €. 500.
Nell’ipotesi di sinistro causato da veicolo non assicurato il Fondo risarcisce sia i danni alla persona che i danni alle cose.
Sebbene l’amministrazione del Fondo di garanzia sia devoluta alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a.), la gestione dei sinistri è rimessa ad imprese designate che hanno competenza territoriale in base al luogo in cui si è verificato il sinistro.
La domanda di ristoro pertanto deve essere rivolta alla impresa assicuratrice competente ed alla Consap che provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie al fine di poter beneficiare della garanzia offerta dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.