Termine di grazia: che cos'è?
In seno alla procedura di convalida di sfratto per mancato pagamento dei canoni il conduttore può sanare la morosità alla prima udienza versando l’importo dei canoni scaduti e non pagati, degli oneri accessori maturati (ad esempio le spese condominiali) oltre agli interessi legali ed alle spese processuali.
Solo il pagamento integrale di dette somme eviterà la convalida dello sfratto.
In alternativa, l’art. 55 Legge 392/1978 prevede che il conduttore, in presenza di comprovate difficoltà, possa domandare al Giudice di fissare un termine, il c.d. termine di grazia (che non potrà essere superiore a 90 giorni) entro il quale sanare la morosità.
Concesso tale termine, il Giudice provvede a fissare una nuova udienza non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine di grazia al fine di verificare l’adempimento del conduttore.
In difetto, alla predetta udienza verrà convalidato lo sfratto a cui seguirà la procedura esecutiva di rilascio dell’immobile.
Ma, per quante volte il conduttore potrà beneficiare del termine di grazia?
Nonostante il favor del Legislatore nei confronti del conduttore, costui può chiedere il termine di grazia per un massimo di tre volte nell’arco di un quadriennio.
La disciplina sull’equo canone prevede tuttavia una maggior estensione del termine di grazia nel caso in cui il mancato pagamento dei canoni si sia protratto per non oltre due mesi e sia conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore sorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi e comprovate condizioni di difficoltà.
In questi casi il conduttore può domandare al Giudice il termine di grazie pari a 120 giorni.
Ricorrendo inoltre le suddette condizioni, il conduttore potrà domandare il predetto termine per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio.
Da ultimo è bene precisare che il termine di grazia non è applicabile alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo.