NEGOZIAZIONE ASSISTITA: UN MODO PACIFICO PER SEPARARSI
Il legislatore, con il d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova modalità di separazione e divorzio consensuale.
Se prima i coniugi che di comune accordo decidevano di porre fine al loro matrimonio, dovevano depositare un ricorso in Tribunale contenente la regolamentazione dei loro rapporti personali e patrimoniali anche con riferimento alla prole, ora è data loro la possibilità di mettere per iscritto le pattuizioni di separazione o divorzio che andranno a formare il cosiddetto “Accordo di negoziazione assistita”.
La legge prevede la necessaria assistenza di due avvocati, uno per parte, i quali accompagneranno passo dopo passo i coniugi sino al raggiungimento dell’accordo.
A differenza del ricorso consensuale che prevede la presenza alla prima udienza dei coniugi, l’accordo viene depositato in Tribunale affinchè sia sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica il quale valuterà con attenzione le condizioni ivi inserite e riguardanti in particolar modo la prole.
Rilasciato il nulla osta dal Procuratore della Repubblica, l’accordo deve essere trasmesso a cura degli avvocati all’Ufficio dello Stato Civile del Comune affinchè si proceda alla sua annotazione nell’atto di matrimonio.
E’ bene da ultimo chiarire che in termini di effetti e validità, l’accordo di negoziazione è al pari di un provvedimento emesso dal Giudice in materia di separazione e divorzio.