IL NUOVO LIMITE ALLA PIGNORABILITA' DELLE PENSIONI
Il D.L. 115/2022 “Decreto Aiuti Bis”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022, entrato in vigore il 22/09/2022, ha modificato l’art. 545 comma 7 c.p.c. introducendo un nuovo limite alla pignorabilità delle pensioni e delle altre indennità che tengono luogo di pensioni o di altri assegni di quiescenza.
La vecchia normativa prevedeva l’impignorabilità della pensione per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale (pari ad €. 468,11 nell’anno 2022) aumentato della metà.
Ciò permetteva dunque la pignorabilità della parte eccedente l’importo di €. 702,16 nel rispetto in ogni caso dei limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 545 c.p.c..
Con la riforma il limite alla pignorabilità delle pensioni, sebbene la nuova normativa faccia sempre riferimento alla misura dell’assegno sociale, viene innalzato ad €. 1.000.
Recita il nuovo comma 7 dell’art 545 c.p.c «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge»
Merita rammentare come tale riforma risponda all’esigenza di garantire mezzi di sussistenza adeguati alle esigenze di vita della persona considerata la stragrande maggioranza di percettori di pensioni minime ed il contesto di crisi economica che il nostro Paese si trova ad affrontare.
Non è infatti un caso che il parametro utilizzato dalla norma ai fini della determinazione del limite alla pignorabilità sia in ogni caso l’assegno sociale ossia quella misura prevista a sostegno di chi si trova in condizioni di indigenza.
Resta un ultimo aspetto da esaminare ovvero se questo nuovo limite si possa applicare anche alle procedure esecutive pendenti.
Nel panorama giurisprudenziale sembra diffondersi una risposta positiva al quesito.
Interessante l’Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 27/09/2022 con cui il Giudice dell’Esecuzione, richiamando la sentenza n. 12/2019 della Corte Costituzionale ed il principio tempus regit actum ha ritenuto applicabile la nuova normativa alla procedura pendente posto che diversamente si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i debitori fondata esclusivamente sulla data di notifica del pignoramento.