LA CLAUSOLA PENALE NEI CONTRATTI CON IL CONSUMATORE
La clausola penale che si trova contenuta in un contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore è sempre vessatoria?
Bisogna innanzitutto premettere che laddove ci si trovi di fronte a questo tipo di contratto, ovvero stipulato fra un professionista ed un consumatore, la normativa applicabile è quella contenuta nel Codice del Consumo che come è noto prevede particolari misure a protezione del soggetto debole del rapporto contrattuale, il consumatore.
Ed è proprio nel Codice del Consumo (art 3 comma 1 lett. a) che si trova la definizione di Consumatore: “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Proprio perché il consumatore necessita di una protezione in ragione della sua “debolezza” contrattuale, il Codice del Consumo interviene sulle clausole contrattuali che determinano a carico dello stesso un significativo squilibro di diritti ed obblighi.
Tali clausole sono definite vessatorie e la sorte della vessatorietà è quella di rendere nulla la singola clausola lasciando valido ed efficace il resto del contratto.
Il Codice del Consumo contiene una lista di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria e clausole che si considerano nulle perché vessatorie anche nel caso siano frutto di trattativa fra le parti.
Prevede inoltre il Codice del Consumo all’art. 34: non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale e, nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
La clausola penale è allora da considerare vessatoria e di conseguenza nulla?
Come sancito anche recentemente dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano sentenza 2169/2022) la clausola penale non ha mai natura vessatoria in quanto non contenuta nell’art. 1341 c.c. e di conseguenza non necessita di specifica e separata approvazione ai fini della sua efficacia (Cass. sentenza 18850/2021).
“In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/06/2021, n. 18550).
Nel rapporto consumieristico la clausola penale non è di per sé vessatoria, ma la si presume tale solo ove sia eccessivamente onerosa per il consumatore.
Attenzione però: si tratta di una presunzione che può essere superata fornendo la prova che la penale onerosa sia stata frutto di trattative fra il professionista ed il consumatore.
Diventa dunque estremamente importante per il consumatore che concluda un contratto con il professionista non sottovalutare la portata della clausola penale.