Il rimborso delle accise sull’energia elettrica
Per lungo tempo ci si è interrogati sulla possibilità per l’utente finale di domandare la restituzione di somme indebitamente pagate a titolo di accise sulla fornitura di energia elettrica.
Gli interrogativi che hanno animato il dibattito giurisprudenziale sono stati i seguenti: l’utente finale è legittimato a domandare la restituzione delle accise indebitamente pagate direttamente all’Amministrazione finanziaria? E poi, in quale sede può far valere il proprio diritto?
L’assenza di un orientamento unanime all’interno della Corte di Cassazione non ha di certo aiutato a calmare gli innumerevoli e perduranti contrasti giurisprudenziali sul tema.
Ad ogni modo, pare che la stessa Corte con due pronunce piuttosto recenti (sentenza n. 27099 del 23/10/2019 e ordinanza n. 29980 del 19/11/2019) sia riuscita a fare chiarezza.
Gli Ermellini hanno evidenziato come l’imposta sia dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori con la conseguenza che il soggetto passivo dell’imposta è il fornitore del prodotto e non il consumatore sul quale viene solamente traslato il relativo onere in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico.
Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge soltanto tra l’Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l’utente consumatore.
“I due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico”.
Volendo rispondere al primo quesito, si può dunque affermare che la legittimazione a domandare il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria spetta solamente al fornitore di energia in virtù del rapporto tributario intercorrente tra le parti.
La natura privatistica del rapporto –di tipo contrattuale- tra l’utente finale e il fornitore fa sì che l’utente possa domandare la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di accise al proprio fornitore in base alle norme del codice civile in materia di indebito.
Citando la sentenza sopra richiamata “Il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell’imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un’azione di ripetizione d’indebito di rilevanza civilistica (vedi, in tema di IVA, CGUE 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca popolare antoniana veneta, punto 42; e, in tema di accise, CGUE 20 ottobre 2011, causa C-94/10, Danfoss) ed eccezionalmente una azione diretta nei confronti dell’Erario, ove venga dedotta in relazione all’azione nei confronti del fornitore la violazione del principio di effettività”.
La risposta al secondo quesito vien da sé.
L’azione volta al recupero delle somme indebitamente pagate dovrà essere instaurata innanzi al giudice ordinario e non tributario in virtù della natura privatistica del rapporto tra utente e fornitore.