Il trasferimento immobiliare nella separazione per negoziazione assistita. Serve l’autentica del notaio
La Corte di Cassazione con sentenza n. 1202 del 2020 ha avuto modo di affermare il seguente principio: l’accordo di separazione tra i coniugi raggiunto attraverso la negoziazione assistita e contenente un trasferimento immobiliare deve essere autenticato dal notaio.
La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare a carico di un notaio per aver apposto in calce all’accordo di negoziazione assistita per separazione, contenente il trasferimento in favore della moglie di una quota della proprietà dell’immobile adibito a casa familiare, un’autentica minore.
Il notaio si era rifiutato di controllare la legalità formale e sostanziale dell’atto, non aveva proceduto alla sua iscrizione nel repertorio e alla sua conservazione e raccolta nonché non aveva effettuato la trascrizione nel più breve tempo possibile.
Secondo la Corte ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi attraverso la negoziazione assistita, preveda il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del d.l. 132/2014, convertito in l. 162/2014.
La norma appena richiamata prevede al comma 3 che “Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Ne è dunque discesa la responsabilità disciplinare del notaio il quale avrebbe dovuto procedere nelle forme previste dall’art. 2703 c.c. con il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio e di conservazione e raccolta nonché quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile.